venerdì 3 luglio 2015

Mafia (?) Capitale -- Introduzione --

MAFIA CAPITALE
Una disamina sui fatti
Prima Parte

Introduzione

Per evitare confusioni e fraintendimenti questo post serve a chiarire -- nel limite del possibile -- i rapporti della PA con i fornitori e il ruolo politico nelle decisioni di spesa corrente e straordinaria. Non interessano qui difese o attacchi politici né tanto meno "forcaiolismi" populisti.

Per capirci qualcosa seguiamo l'ordinanza di applicazione di misure cautelari formulate dal GIP Flavia Costantini. Inoltre verrà presa in esame anche la prima ordinanza, sempre dello stesso GIP. Cominciamo col dire che non a tutti gli indagati è stata contestata l'aggravante dell'associazione mafiosa. Tra i politici il solo è Luca Gramazio. Le cooperative coinvolte sono quelle del gruppo "29 Giugno" di Buzzi e "La Cascina" di Cammisa.

Gli attori principali

L'organizzazione alla quale viene contestato il reato di associazione mafiosa è capeggiata -- secondo l'accusa (precisazione che varrà per il resto del post) -- da Massimo Carminati e Salvatore Buzzi.
Oltre ai già citati Carminati e Buzzi fanno parte della associazione:
Luca Gramazio, consigliere regionale PDL del Lazio.
Franco Panzironi, imprenditore operante soprattutto nel periodo 2008-2013.
Nadia Cerrito, segretaria delle cooperative di Buzzi e Alessandra Cerrito collaboratrice e compagna del Buzzi stesso. Inoltre per il 416bis gli altri indagati sono: Riccardo Brugia,  Fabrizio Testa,  Cristiano Guarnera, Giuseppe Ietto, Agostino Gaglianone,  Carlo Pucci, Riccardo Mancini, Fabio Gaudenzi, Roberto Lacopo, Matteo Calvio, Claudio Caldarelli, Carlo Guarany, Paolo Di Ninno.

E' importante leggere l'accusa perché durante il processo la difesa darà sicuramente battaglia in merito alla corretta formulazione del 416bis.

"[...] del delitto di cui all’articolo 416bis [...] per avere fatto parte di una associazione di stampo mafioso operante su Roma e nel Lazio, che si avvale della forza di intimidazione derivante dal vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti di estorsione, di usura, di riciclaggio, di corruzione di pubblici ufficiali" [Seconda Ordinanza, pag 12]

Che si presentino delle difficoltà nell'inserire l'aggravante di associazione di tipo mafioso (non associazione mafiosa "classica") si evince già dalla prima ordinanza in cui si legge:

"Gli indubbi elementi di originalità contenuti nella richiesta cautelare [...] consigliano un’enucleazione ex ante del metodo di analisi e di sussunzione della fattispecie concreta nella fattispecie astratta.
In concreto, in una prima approssimazione si determineranno gli essentialia di un’organizzazione di tipo mafioso [...] e, successivamente, si individueranno indici rivelatori della sua esistenza secondo la giurisprudenza, onde verificare, attraverso una comparazione con il modello legale, se essi abbiano un carattere storicamente e geograficamente determinato" [Prima Ordinanza, pag 27]

In pratica bisogna prima individuare gli aspetti caratteristici dell'associazione mafiosa. Secondo numerose sentenze si è arrivati ad evidenziare due aspetti peculiari: forza intimidatrice del vincolo associativo e condizione di assoggettamento ed omertà. Questi due aspetti definiscono la fattispecie criminale. Gli indici rivelatori invece sono molteplici e si possono riassumere in: segretezza del vincolo, comparaggio o comparatico tra gli adepti, vincolo gerarchico, l'accollo delle spese di giustizia da parte della cosca, diffuso clima di omertà, assoggettamento alla consorteria.

Quindi, l'accusa dovrà dimostrare che il gruppo di Carminati e Buzzi aveva una storia criminale e ha un presente riconosciuto tale per cui la sola presenza personale dei due o dei loro associati intimidivano e mettevano in condizione di obiettiva soggezione la controparte. E questo con o senza il ricorso alla violenza verbale o fisica. Inoltre i PM sono convinti che gli "indici rivelatori" non rivestono -- presi singolarmente -- caratteristiche dirimenti; in poche parole la mancanza di un (o più) indice non significa la negazione del 416bis.

Un esempio pratico in merito. Il controllo del territorio fatto dalla mafia classica è uno degli "indici rivelatori" che -- insieme ai due elementi costitutivi (forza intimidatrice, condizione di assoggettamento) -- forniscono una prova di fatto dell'esistenza del fenomeno criminale in esame. Questa forma di "antistato" non è pacificamente presente nella situazioni del Carminati e del Buzzi. Quello che intende dimostrare la procura è che le associazioni di "tipo mafioso" lo sono anche senza la presenza di tutti gli "indici" che si trovano nelle mafie tradizionali.

L'organizzazione si muoveva in quello che veniva chiamato "mondo di mezzo", e cioè quello che unisce il mondo di sopra, fatto di imprenditori, funzionari, politici e il mondo di sotto, fatto di persone umili, oneste o meno, delinquenti di basso profilo e altro. Insomma, il gruppo interviene quando il mondo "altolocato" ha bisogno di soldi, voti o favori dal bassofondo. In una intercettazione ambientale Carminati lo spiega.

Carminati: è la teoria del mondo di mezzo compà... ci stanno… come si dice… i vivi sopra e i morti sotto e noi stiamo nel mezzo 
Brugia: embhè.. certo.
Carminati: e allora... e allora vuol dire che ci sta un mondo... un mondo in mezzo in cui tutti si incontrano e dici cazzo come è possibile che quello…
Carminati: come è possibile che ne so che un domani io posso stare a cena con Berlusconi...
Brugia: certo... certo... 
Carminati: cazzo è impossibile... capito come idea? ...è quella che il mondo di mezzo è quello invece dove tutto si incontra... cioè... hai capito? ... allora le persone... le persone di un certo tipo... di qualunque  
Carminati: di qualunque cosa... si incontrano tutti là.
Brugia: di qualunque ceto.
Carminati: bravo...si incontrano tutti là no?.. tu stai lì...ma non per una questione di ceto… per una questione di merito, no? ...allora nel mezzo, anche la persona che sta nel sovramondo ha interesse che qualcuno del sottomondo gli faccia delle cose che non le può  fare nessuno.
Brugia:  certo... 
Carminati: questa è la cosa…e tutto si mischia.[Prima Ordinanza, pag 37]

Fatta questa premessa -- per non fare confusione -- conviene dividere la presunta storia criminale in varie sezioni. Seguendo, come scrivo sopra, la prima ordinanza si possono dividere quattro grandi temi.
- Le corruzioni nel comune di Roma
- La questione dei debiti fuori bilancio
- Il ruolo delle cooperative negli appalti della PA
- La presunta attività di favoreggiamento di Luca Gramazio


Fonti utilizzate




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